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Thursday 09th 2010f September
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Lo statuto |
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STATUTO ACIMM (in vigore dal 02 ottobre 2008)
Titolo Primo
COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO
Art. 1
E' costituita tra le Imprese situate sul territorio nazionale produttrici di macchine, impianti, apparecchiature, strumentazioni, utensili per l'estrazione e la lavorazione della pietra l'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE MARMO E AFFINI denominata ACIMM.
Art. 2
L'Associazione ha carattere nazionale, è apolitica e la sua durata è illimitata.
L'appartenenza ad essa impone agli Associati doveri e responsabilità morali, l’obbligo di osservare il presente statuto, sia nelle relazioni tra soci sia nei confronti di terzi.
Gli Associati possono essere raggruppati secondo le rispettive produzioni in gruppi merceologici informali.
Art. 3
L'Associazione, che non ha scopi di lucro, si propone le seguenti finalità:
a) Tutelare gli Interessi delle Imprese associate nei confronti delle Istituzioni, di Enti, Associazioni e Organizzazioni sia locali che nazionali ed estere.
b) Promuovere lo studio dei problemi di carattere tecnico, economico e normativo,
intrattenendo rapporti con gli enti di normazione e certificazione.
c) Assistere gli associati aggiornandoli sulla legislazione nazionale, europea ed internazionale.
d) Promuovere intese e collaborazioni tra gli associati.
e) Favorire la diffusione e la conoscenza in Italia ed all'Estero della produzione Italiana
mediante i mezzi più moderni della comunicazione: sito web, cataloghi, audiovisivi,
campagne pubblicitarie ed eventi.
f) Organizzare e partecipare a Mostre, Fiere, Missioni e realizzare indagini di mercato in Italia e all'estero.
g) Divulgare tra gli Associati tutte le notizie riguardanti il settore della pietra, delle macchine e degli strumenti per la loro lavorazione.
h) Stipulare convenzioni, coordinare iniziative, assumere partecipazioni in Enti, Consorzi ed
Organizzazioni e/o aderire ad Organismi nazionali ed esteri purché perseguano le finalità
statutarie.
i) Costituire sezioni ed uffici in località nazionali ed estere.
l) Partecipare ai bandi pubblici o attivare altre forme di finanziamento per l'ottenimento di
contributi o finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei progetti.
Titolo Secondo
DEGLI ASSOCIATI
Art. 4
Possono far parte dell'Associazione le imprese italiane, costituite sotto qualsiasi forma, le quali esercitino in modo prevalente od esclusivo l'attività di produzione di macchine, di impianti, di accessori e di utensili per l'estrazione e la lavorazione della pietra, nonché gli organismi, le associazioni e gli Enti aventi finalità analoghe.
Art. 5
L' impresa che intende associarsi deve fare domanda scritta d'ammissione. L'accettazione della domanda compete esclusivamente al Consiglio che delibera insindacabilmente con l'approvazione di almeno i 2/3 dei suoi componenti.
Art. 6
Sono requisiti essenziali per l'ammissione all’Associazione:
- la probità tecnica, amministrativa e commerciale.
- la solvibilità dell'azienda e l'assenza dl procedure concorsuali di qualsiasi specie nei suoi
confronti.
- l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente.
- lo svolgimento regolare e continuativo della specifica attività da almeno tre anni.
- la non appartenenza ad altre associazioni dello stesso settore, non appartenenti all’Acimm.
Dopo l'accoglimento della domanda d'ammissione l'associato ha l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e tutte le Deliberazioni adottate dagli Organi associativi e di fornire tutte le notizie, non costituenti segreto aziendale, che gli venissero richieste per favorire il raggiungimento delle finalità statutarie. L'Associazione ha l'obbligo di servirsi di tali notizie in via riservata e, allorché si renda necessario, di usarle in forma riassuntiva senza indicazione della fonte di provenienza.
Art. 7
L'impresa che richiede l'ammissione deve indicare il nominativo della persona qualificata a rappresentarla in seno all'Associazione.
Qualora la persona designata non sia o il titolare dell'impresa o il legale rappresentante essa deve essere munita dl tutti i poteri di rappresentanza necessari per il pieno esercizio dei diritti e per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto con l'Associazione od a questo comunque connesse. Qualora la persona designata dall'associato non rivesta più presso il medesimo le funzioni ed i poteri che ne legittimavano la rappresentanza presso l'Associazione, l'associato dovrà provvedere a darne immediata comunicazione ed a disporre per la sostituzione del suo rappresentante.
Art. 8
Gli Associati sono impegnati a versare:
- una quota d'ammissione;
- una quota associativa annuale, calcolata in proporzione alla dimensione dell’impresa con
riferimento al numero degli addetti ed al fatturato, secondo il regolamento di applicazione
definito dal Consiglio Direttivo;
- comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione della forma giuridica, della
ragione sociale o della denominazione dell'impresa.
Art. 9
L'appartenenza all'Associazione consente all'impresa l'applicazione del Marchio Acimm, depositato e protetto a norma di legge, sulle produzioni e sui materiali pubblicitari e promozionali.
L'uso del Marchio ACIMM compete ad ogni Impresa associata dal momento della sua ammissione e per tutta la durata della sua permanenza nell'Associazione.
E' vietato ad ogni impresa associata, sotto pena di esclusione, di alterare le caratteristiche formali del Marchio, di usarlo per scopi contrari alla legge o a questo Statuto, per contraddistinguere prodotti diversi da quelli per i quali partecipa all'Associazione e di concederne l'uso a terzi. La tutela del marchio ACIMM sul piano giudiziario è di competenza esclusiva dell'Associazione. Nel caso di recesso, esclusione o espulsione dall’Associazione l'impresa è tenuta a cessare immediatamente l'uso del Marchio e ad eliminarlo dai propri prodotti e dalla propria pubblicità non oltre 60 giorni dalla perdita della qualifica di associato.
Art. 10
La qualifica di Associato cessa per effetto di recesso, di esclusione, e di espulsione.
Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della chiusura di ogni esercizio ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'esclusione avviene automaticamente:
- per verificata mancanza dei requisiti stabiliti dallo Statuto.
- per mancato pagamento protratto oltre 90 giorni della quota associativa annuale, dei
contributi aggiuntivi e di qualsiasi altro impegno contratto dall'Associazione per conto
dell'Associato.
- per messa in liquidazione, per dichiarazione di fallimento o perché sottoposto ad altre
procedure concorsuali.
L'espulsione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza, su proposta del Consiglio ed avviene:
- per comprovati e gravi motivi che possano ledere il prestigio dell'Associazione, dei suoi
Organi o degli Associati.
- per violazione delle norme generali di buon comportamento nei confronti dell’Associazione e
degli Associati.
- per compimento di atti e fatti diretti ad impedire o turbare il regolare funzionamento
dell'attività associativa o che comunque si pongano in manifesto conflitto con le finalità
dell'Associazione.
Lo scioglimento del rapporto associativo per recesso, esclusione od espulsione non solleva l'Associato dagli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.
L'espulsione deve essere comunicata all'impresa interessata a mezzo lettera raccomandata.
Contro l'espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.
Titolo Terzo
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 11
Sono organi dell'Associazione:
a)- L'Assemblea Generale degli Associati
b)- Il Presidente
c)- Il Vicepresidente vicario
d)- I Vicepresidenti
e)- Il Consiglio Direttivo
f) - Il Comitato di Presidenza
g)- Il Collegio dei Revisori dei Conti
h)- I Probiviri
i) - Il tesoriere
Art. 12
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
Art. 13
L'Assemblea Ordinaria, Organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento di tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione e che non abbiano in corso provvedimenti di esclusione od espulsione.
Essa è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con lettera raccomandata di convocazione, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
In caso di urgenza il Presidente può anticipare la convocazione con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicazione telegrafica, fax, e-mail o altri mezzi che assicurino la certezza del ricevimento della comunicazione.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo della riunione, la data, l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.
L'Assemblea in seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima purché a distanza non inferiore ad un'ora.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. E' presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente vicario. In mancanza di questi la Presidenza sarà assunta dal Vicepresidente più anziano d’età.
Verranno nominati anche un Segretario ed all’occorrenza due scrutatori.
A ciascuna impresa associata spetta un numero di voti relativo al contributo annuale dovuto.
- Un voto per le imprese che corrispondono un importo pari al contributo minimo associativo.
- Un voto supplementare per ogni multiplo, dell’importo di cui sopra fino ad un massimo di
cinque. Le frazioni di voto determinano un voto.
Ogni associata può farsi rappresentare da altra associata per delega scritta, ma nessuna può avere più di una delega.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con la presenza e la rappresentanza di almeno un terzo degli Associati. Le delibere sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti e dai rappresentati e devono essere trascritte sul libro verbali delle Assemblee e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
E' specifica competenza di chi presiede l'Assemblea accertare i requisiti di validità per la partecipazione.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano ad esclusione di quelle per l'elezione delle cariche sociali e per l'espulsione di un Associato che avvengono a scrutinio segreto.
Art. 14
L'Assemblea Ordinaria provvede:
- a determinare le linee generali di azione dell’Associazione.
- ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
- a fissare la quota d'ammissione, la quota associativa annuale, e gli eventuali contributi
aggiuntivi proposti dal Consiglio.
- all'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti di cui uno vicario nominato su proposta del
Presidente, del Consiglio Direttivo, del comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei
Conti e dei Probiviri.
- al trasferimento della Sede.
- a decidere in via definitiva l’espulsione di un Associato.
- ad assumere partecipazioni in Enti, Organizzazioni, Consorzi deliberate dai Consiglio.
- ad aderire a Organizzazioni nazionali ed estere purché perseguano le finalità statutarie.
- a deliberare su qualsiasi argomento attinente alla gestione dell'Associazione riservato alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge.
Art. 15
L'Assemblea Straordinaria degli Associati, convocata con le stesse modalità dell'Ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, e delibera con la presenza ed il voto dl almeno i due terzi degli Associati ed, in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza e li voto della metà più uno degli Associati.
Essa provvede:
- alla modifica dello Statuto.
- all'eventuale scioglimento dell'Associazione.
- alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri.
Art. 16
IL Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i titolari delle imprese associate costruttrici di macchine, e dura in carica quattro anni.
Al Presidente è demandato di:
- Convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio.
- Rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- Dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi
associativi.
- Adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio.
- Esercitare i pieni poteri e, in caso di necessità, riferire al Consiglio sulle decisioni maturate
alla successiva adunanza.
- Conferire, previa autorizzazione del Consiglio, procure sia speciali che generali.
- Vigilare sulla tenuta e la conservazione dei documenti e dei libri associativi.
- Accertare che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione.
La firma legale dell'Associazione spetta al Presidente.
In caso di sua assenza le funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente vicario.
Alla scadenza del mandato il Presidente entrerà a far parte del Consiglio, con diritto di voto, durante il quadriennio successivo.
Il Presidente concorda con i membri del Comitato di Presidenza l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle riunioni che possono svolgersi anche in conferenza telefonica, videoconferenza e facendo uso degli strumenti che possono facilitare l’effettiva partecipazione e la collaborazione tra i membri.
Art. 17
Vicepresidenti – Comitato di Presidenza
L’assemblea elegge tre Vicepresidenti, di cui uno vicario, tra i titolari delle imprese associate. Durano in carica quattro anni, affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e rappresentanza dell’Associazione.
Insieme al Presidente e a due consiglieri, di nomina del Consiglio Direttivo, costituiscono il Comitato Di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente senza formalità, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Art. 18
Presidente Onorario. E’ una carica unica “ad honorem”, conferita dal Presidente ad uno degli associati.
Art. 19
IL Consiglio è composto da quattordici componenti. E’ costituito dai sei membri del Comitato di Presidenza, da sette membri eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei gruppi merceologici, di cui almeno quattro devono essere espressione dei costruttori di macchine e dal Presidente Onorario.
Dura in carica quattro anni e scade in occasione dell’Assemblea ordinaria dell’anno successivo a quello dell’elezione del Presidente.
Il Consiglio è l'Organo al quale è affidata l'attività dell'Associazione. E' investito dei più ampi poteri per il funzionamento e la gestione dell'Associazione.
Spetta al Consiglio:
- Redigere il bilancio consuntivo e preventivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.
- Decidere insindacabilmente sull'ammissione dei nuovi Associati.
- Proporre l'espulsione degli Associati.
- Nominare il Tesoriere.
- Stabilire la struttura organizzativa interna fissando servizi e consulenze per lo svolgimento
dell'attività operativa, determinando mansioni e compensi.
- Attuare, con piena libertà d’iniziativa, le direttive generali dell'Assemblea ed i provvedimenti
di carattere vincolante degli altri Organi associativi.
- Decidere su operazioni di carattere patrimoniale e finanziario.
- Proporre all'Assemblea per l'approvazione di un’eventuale quota d'ammissione, e della quota
annuale associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi degli Associati.
- Assumere partecipazioni in Enti, Organizzazioni, Consorzi.
- Conferire deleghe ai propri membri per il compimento di determinati atti.
- Nominare commissioni consultive e di studio a carattere temporaneo o permanente: le
commissioni devono essere presiedute da un membro del Consiglio e possono essere
chiamate a farne parte anche persone estranee all'Associazione dotate di particolare
esperienza tecnico/scientifica.
- Redigere il Regolamento Interno da proporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le
modifiche dello Statuto e del Regolamento stesso, per assicurare il miglior funzionamento
dell'Associazione.
Ai Consiglieri spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dl particolari incarichi a loro affidati.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente è convocato dal Vicepresidente vicario. In mancanza di questi dal Vicepresidente più anziano d’età.
Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta con un preavviso di almeno dieci giorni con lettera raccomandata, telegramma o fax e-mail contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di estrema urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di quarantotto ore.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dl voti validi.
A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
Non è ammessa delega ad un altro componente il Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario di riunione.
Alle riunioni possono intervenire, con funzione consultiva, i Revisori dei Conti.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, mancano a tre sedute del Consiglio nell'arco dell'anno decadono dalla carica e vengono sostituiti.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a sostituirli con apposita deliberazione del Consiglio mediante la nomina dei primi non eletti nella precedente Assemblea. Il Consiglio, che viene insediato nello stesso giorno in cui ne è stata deliberata l'elezione, provvede alla nomina del Tesoriere e deve informare tutti gli Associati delle nomine avvenute.
Il Consiglio è responsabile del proprio operato verso l'Associazione.
Art.20
IL Direttore è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
Collabora col Presidente per l’attuazione delle delibere degli organi associativi e risponde al Consiglio Direttivo del buon funzionamento degli uffici dell’Associazione che organizza e dirige.
Redige d’intesa col Tesoriere lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo annuale, destinato all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi statutari, in cui funge normalmente da segretario.
Art. 21
Il Tesoriere viene eletto tra i Consiglieri a maggioranza assoluta dei voti validi. Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è preposto al funzionamento, al coordinamento ed al controllo dei servizi amministrativi e dell'attività finanziaria dell'Associazione.
Art.22
IL Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che restano in carica due anni.
I Revisori esercitano funzioni di controllo amministrativo secondo le norme di Legge. Essi nominano nel loro ambito il Presidente.
La carica di Revisore può essere assunta anche da persone estranee all'Associazione. All'atto della nomina l'Assemblea determina l'emolumento ad essi spettante se sono estranei.
I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva ma con facoltà di far iscrivere a verbale eventuali loro osservazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce trimestralmente per le verifiche amministrative, che devono essere verbalizzare sull'apposito libro.
Ogni Revisore ha la facoltà di controllare, anche singolarmente, i fatti amministrativi dell'Associazione in qualsiasi momento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve depositare presso l’Associazione la propria relazione sui risultati del bilancio consuntivo, che deve essere presentata all'Assemblea.
Art. 23
I Probiviri sono tre: sono Associati nominati dall'Assemblea e durano in carica quattro anni.
La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
La carica di Probiviro può essere attribuita anche a persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
Partecipano alle riunioni del Consiglio per relazionare sulle controversie che possono insorgere. Provvedono ad interpretare le norme dello Statuto e del Regolamento e comunicano al Presidente l'esito del tentativo di conciliazione nelle controversie insorgenti con gli Associati. Qualora un Probiviro si trovi, nell'esecuzione delle sue funzioni in posizione dl specifico conflitto d'interessi, verrà sostituito con un associato membro dei Consiglio.
Art. 24
Tutte le cariche associative sono conferite "ad personam" e sono del tutto gratuite: sono previsti rimborsi a piè di lista delle spese vive sostenute per l’Associazione.
Art. 25
L'esercizio dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalla quota di ammissione.
- dalla quota associativa annuale.
- dagli eventuali contributi aggiuntivi.
- dai contributi versati da Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituti di Credito che condividano le finalità statutarie.
- da tutti gli altri proventi che affluiscano all’Associazione.
Titolo Quarto
CONTROVERSIE - REGOLAMENTO - SCIOGLIMENTO
Art. 27
Tutte te controversie insorte tra gli Associati, sia per le questioni legate al rapporto associativo che per quelle concernenti la loro attività, debbono essere preliminarmente sottoposte ai Probiviri affinché esaminino la controversia per un tentativo di conciliazione delle parti. Quando la conciliazione non risulta conseguibile i Probiviri ne danno comunicazione scritta al Presidente affinché questi provveda a sottoporla alla decisione del Collegio Arbitrale.
Art. 28
Ogni controversia che sorga tra gli Associati e l'Associazione, quando la conciliazione non sia conseguibile dai Probiviri, deve essere demandata ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri dei quali i primi due sono nominati dalle parti in causa ed il terzo con funzione di Presidente, dai primi due Arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli Arbitri decidono quali amichevoli compositori "ex bono et aequo".
Art. 29
Il Consiglio redige il Regolamento che regola i rapporti tra gli Associati e l'Associazione da proporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio oppure su richiesta di 1/3 degli Associati.
Art. 30
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è presa dall'Assemblea Straordinaria con la presenza o la rappresentanza, e con il voto dei due terzi degli Associati.
Il patrimonio eventualmente disponibile, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà ripartito o devoluto su decisione dell'Assemblea Straordinaria.
Art. 31
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi in materia di Associazioni.
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